"Se si sogna da soli, è solo un sogno.
Se si sogna insieme è una realtà che incomincia."
Statuto

Allegato "A" ad atto del 18.7.2008 Rep. N.23792/5840 STATUTO DELLA O.N.L.U.S. "GUIDIAMOCI"

ART. 1 - DENOMINAZIONE.

E' costituita, nel rispetto del codice civile e della legge 7.12.2000 n. 383, l'associazione denominata: "GUIDIAMOCI"

ART. 2 - SEDE - DURATA.

L'associazione ha sede legale in Cava de' Tirreni (SA) alla via Longobardi, IV Circoscrizione S. Pietro.

Essa non ha scopo di lucro e gli eventuali utili e proventi non possono in nessun caso essere ripartiti, anche indirettamente, fra gli associati. La sua durata è illimitata.

ART. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.

I principi ed i valori di riferimento dell' associazione sono: informazione, formazione, aggiornamento, documentazione, ricerca, diffusione e sperimentazione di tecnologie per la migliore qualità della vita delle persone disabili e dei non vedenti; supporto alle famiglie e agli Enti pubblici e privati e a quanti operano nel settore.

L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) e ad essa si applicano tutte le disposizioni previste dal D.LGS. n.460/1997; pertanto dovrà utilizzare nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S.".

L'associazione ha lo scopo di:

  1. sperimentare e divulgare tecnologie innovative per una migliore qualità della vita dei disabili in generale;
  2. sperimentare nuove tecnologie per la didattica;
  3. partecipare e promuovere convegni, seminari e conferenze sulle disabilità;
  4. favorire l'autonomia e l'integrazione sociale e scolastica di persone con handicap sensoriali;
  5. realizzare attività di supporto tecnico per l' installazione e l'utilizzo degli ausili informatici;
  6. avere come riferimento l'accessibilità informatica sui programmi e su internet;
  7. attivare ogni iniziativa idonea per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della vita e della disabilità;
  8. curare la formazione e l'aggiornamento di insegnanti e di operatori pubblici e privati;
  9. promuovere iniziative di formazione specifiche per non vedenti ed ipovedenti e per ogni tipo di disabilità;
  10. promuovere convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati, fondazioni ed associazioni operanti nel campo della disabilità e del sociale;
  11. sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare le fasce deboli e svantaggiate, ad un uso consapevole delle tecnologie e di internet;
  12. effettuare attività di consulenza e formazione sull' utilizzo di tecnologie ed ausili informatici per i disabili.

Inoltre l'associazione potrà svolgere attività nei seguenti settori:

  1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
  2. istruzione;
  3. formazione;
  4. tutela dei diritti civili

Le attività dell' associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia, di uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 4 - I SOCI.

Sono ammessi a far parte dell' associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell' associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il diniego va motivato.

In base alle disposizioni della legge n. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell' associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, nonchè al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

    Ci sono tre categorie di soci:
  1. soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell' associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di socio ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
  2. soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di socio effettivo è subordinata all' iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall' assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il Comitato Direttivo può nominare Soci sostenitori o benemeriti le persone o le istituzioni che hanno versato un cospicuo contributo all' associazione.

I soci sostenitori e benemeriti non hanno diritto al voto.

Le attività svolte dai soci a favore dell' associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI.

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l' attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell' associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall' art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Essa deve essere comunicata a mezzo di lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 8 - GLI ORGANI SOCIALI.

Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci;

  1. il comitato direttivo;
  2. il presidente e il vice-presidente;
  3. il segretario-tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci aderenti all' associazione, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  • avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
  • avviso affisso nei locali della sede almeno 20 (venti) giorni prima.

    L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo. Deve inoltre essere convocata:
  • quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
  • quando lo richieda almeno un terzo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell' associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria:
  • elegge il Comitato Direttivo che dura in carica tre anni;
  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;
  • fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
  • ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
  • approva il programma annuale dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un solo altro socio. L'assemblea straordinaria:
  • approva eventuali modifiche allo Statuto e il trasferimento della sede legale con la presenza di 1/3 (un terzo) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  • delibera sullo scioglimento dell' associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio con la presenza e col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purchè in regola con il pagamento della quota. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio che non sia amministratore; il rappresentante può rappresentare massimo un altro socio. Le discussioni e le deliberazioni dell' assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell' assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

    ART. 10 - IL COMITATO DIRETTIVO.

    L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea per la durata di tre anni e composto da tre a sette membri.

    La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da un terzo dei membri del Comitato Direttivo stesso.

    Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

    Il Comitato direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
  • redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
  • ammette i nuovi soci;
  • esclude i soci, salva successiva ratifica dell' assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
  • nomina nel proprio seno, il Presidente ed il Vice-Presidente che sostituisce il primo in caso di sua assenza o impedimento;
  • nomina nel proprio seno il Segretario-Tesoriere;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
  • ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

    Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

    ART. 11 - IL PRESIDENTE.

    Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.

    Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

    Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

    In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

    ART. 12 - SEGRETARIO - TESORIERE.

    Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  • provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo;
  • provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell' Assemblea e del Comitato Direttivo;
  • predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
  • è a capo del personale.

    ART. 13 - I MEZZI FINANZIARI.

    I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

  • dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea;
  • da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;
  • da iniziative promozionali;
  • da rimborsi derivanti da convenzioni;
  • dalle rendite dei beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

    I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

    Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all' associazione e arricchire il suo patrimonio.

    ART. 14 - BILANCIO.

    I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'assemblea.

    Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

    L'assemblea che approva il bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

    Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

    Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

    Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell' associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell' assemblea e può essere consultato da ogni associato.

    ART. 15 - MODIFICHE STATUTARIE.

    Questo statuto è modificabile con la presenza in proprio o a mezzo rappresentanti di 1/3 (un terzo) dei soci dell' associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

    ART. 16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

    Per deliberare lo scioglimento dell' associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati convocati in assemblea straordinaria.

    L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

    La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale con finalità similari.

    ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI.

    Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.